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Regolamento
Di Admin (del 31/10/2011 @ 14:27:25, in Articoli, linkato 3019 volte)
REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI
Liceo Scientifico Statale "Elio Vittorini" - Milano

ART. 1 COSTITUZIONE E MEMBRI
Ai sensi dell'Art. 15 del D.L. 297 del 16/04/94 è regolarmente costituita l'Assemblea dei Genitori del Liceo Scientifico Statale "Elio Vittorini". Ad essa appartengono di diritto i genitori di tutti gli studenti iscritti alla scuola medesima. All'Assemblea possono essere invitati e partecipare con diritto di parola:
  1. il Preside ed il corpo docente;
  2. persone espressamente invitate dal Presidente dell'Assemblea, allo scopo di apportare un qualificato contributo alla conoscenza, all'approfondimento ed alla soluzione delle problematiche della scuola. I nominativi delle persone invitate e lo scopo specifico della loro partecipazione dovranno in ogni caso figurare nell'O.d.G. dell'Assemblea.


ART. 2 SEDE DELL'ASSEMBLEA
Sede naturale dell'Assemblea dei Genitori sono i locali della scuola. L'Assemblea, oltre ad avere il diritto di riunirsi all'interno della scuola (Art. 12 D.L. 297 del 16/04/06), potrà richiedere, tramite il suo Presidente, la distribuzione delle comunicazioni riservate ai genitori, nonché uno spazio consono per la loro affissione all'interno della scuola e la loro pubblicazione sul sito dell'istituto. Il recapito della corrispondenza viene fissato presso il Liceo Scientifico Statale Elio Vittorini in Via Donati, 5. L'Assemblea potrà articolarsi:
  1. di Classe: limitata ai genitori di ciascuna classe; verrà convocata e presieduta da un Rappresentante di Classe;
  2. di Interclasse: limitata ai genitori delle classi interessate; verrà convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei Genitori. Verranno regolarmente invitati anche il Vicepresidente dell'Assemblea dei Genitori, il Presidente ed i genitori eletti nel Consiglio d'Istituto;
  3. di Istituto: aperta a tutti i genitori di tutte le classi; verrà convocata e presieduta secondo le normative previste dai successivi Art. 5 e 9.


ART. 3 FINALITA' E SCOPI
L'Assemblea è l'espressione fondamentale della partecipazione dei genitori alla gestione della scuola e si propone di realizzare una costruttiva e continuativa collaborazione fra tutte le componenti della scuola, anche al fine di stimolare ed indirizzare l'azione degli organi collegiali eletti, sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti emersi nelle riunioni assembleari.

ART. 4 ORGANI RAPPRESENTATIVI DELL'ASSEMBLEA
Sono organi rappresentativi dell'Assemblea il Presidente ed il Vicepresidente, che sono eletti dall'Assemblea stessa nel corso della prima riunione dell'anno scolastico, con votazioni distinte, esprimendo un'unica preferenza.
Risulteranno eletti per le suddette cariche i genitori cha avranno ottenuto il maggior numero di voti nelle due distinte votazioni.
Essi possono essere revocati dall'Assemblea riunita in seduta straordinaria con delibera motivata da adottarsi a maggioranza assoluta dei votanti. La proposta di revoca deve essere posta all'O.d.G. su richiesta scritta e firmata da almeno 200 genitori.
Sono eleggibili tutti i genitori.
E' inoltre organo rappresentativo dell'Assemblea la Giunta Genitori, composta da non più di 15 genitori della scuola. Ad essa appartengono di diritto il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea stessa, i Referenti delle eventuali Commissioni, il Presidente del Comitato Genitori, qualora esistente, almeno un membro del Consiglio d'Istituto.

ART. 5 FUNZIONI DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELL'ASSEMBLEA
IL PRESIDENTE:
  • convoca l'Assemblea;
  • stabilisce l'O.d.G., tenendo conto delle delibere precedenti, delle richieste scritte presentate da gruppi di genitori, dell'importanza e priorità degli argomenti, nonché dei pareri espressi dai membri della Giunta Genitori, del Comitato Genitori, qualora esistente, del Consiglio d'Istituto;
  • presiede le riunioni dell'Assemblea, assicurandone il regolare svolgimento ed il rispetto del Regolamento. Può fissare il tempo massimo dei singoli interventi;
  • nomina un segretario scelto fra i genitori presenti;
  • provvede, sentito il parere della Giunta Genitori, all'eventuale partecipazione delle persone di cui all'Art. 1 punto b;
  • rappresenta l'Assemblea nei rapporti con gli organi istituzionali scolastici e nell'assolvimento di altri specifici mandati conferitigli dall'Assemblea;
  • verifica che i verbali delle Assemblee, anche se riassuntivi, rispecchino fedelmente gli argomenti trattati e gli interventi fatti e ne assicura l'esposizione all'Albo della scuola, la pubblicazione sul sito dell'istituto e l'eventuale distribuzione agli interessati.
IL VICEPRESIDENTE:
  • sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza, di impedimenti temporanei,di dimissioni, revoca o decadenza;
  • convoca l'Assemblea in caso di decadenza del Presidente per le conseguenti delibere;
  • coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.
LA GIUNTA GENITORI:
  • coadiuva il Presidente nella stesura dell'O.d.G.;
  • collabora con lo stesso nell'espletamento delle sue funzioni;
  • coordina il lavoro delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro;
  • interagisce con il Comitato Genitori, ove esistente, e con il Comitato Studentesco;
  • rende esecutive le delibere dell'Assemblea.


ART. 6 COMITATO GENITORI
I Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato Genitori (art. 15 D.L. 297 del 16/04/94) con la funzione di raccogliere al suo interno le problematiche delle singole classi e interessare gli organismi competenti presenti nella scuola (Assemblea dei Genitori, Consiglio di Istituto). Il Comitato Genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento.

ART. 7 COMMISSIONI
L'Assemblea dei Genitori può costituire al suo interno delle Commissioni. Esse si occupano di particolari attività che si svolgono con continuità nell'ambito scolastico.
Qualsiasi membro dell'Assemblea dei Genitori può richiedere di far parte di una o più Commissioni.
Ogni Commissione deve nominare un suo Referente, che di diritto sarà membro della Giunta Genitori e che periodicamente relazionerà all'Assemblea in merito all'attività svolta dalla Commissione stessa.

ART. 8 GRUPPI DI LAVORO
L'Assemblea dei Genitori può costituire al suo interno dei Gruppi di Lavoro su specifici progetti o per approfondire particolari problematiche.
Qualsiasi membro dell'Assemblea dei Genitori può richiedere di far parte di uno o più Gruppi di Lavoro.
Ogni Gruppo di Lavoro sarà coordinato da un membro della Giunta Genitori e nominerà un suo Referente che relazionerà all'Assemblea in merito all'attività svolta dal Gruppo stesso.

ART. 9 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere richiesta:
  1. dal Presidente dell'Assemblea;
  2. da almeno 200 genitori che ne facciano richiesta scritta e firmata;
  3. dalla maggioranza della Giunta Genitori, con richiesta scritta e firmata;
  4. dalla maggioranza del Comitato Genitori, con richiesta scritta e firmata;
  5. dall'Assemblea stessa, che può riconvocarsi;
Il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea nei casi di cui ai punti 2,3,4,5.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno e la prima convocazione deve essere fatta di norma entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico.
L'avviso di convocazione, oltre che essere affisso all'Albo e pubblicato sul sito, deve pervenire agli interessati, attraverso la scuola, almeno 5 giorni scolastici prima della data fissata per la riunione e deve contenere gli argomenti all'O.d.G.
Il Presidente dovrà inserire nell'O.d.G. gli argomenti non esauriti nell'Assemblea precedente.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata 2 giorni prima della data fissata e la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.

ART. 9 BIS CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE E DI INTERCLASSE
Le Assemblee di Classe e di Interclasse sono convocate su richiesta dei rispettivi genitori eletti come Rappresentanti di Classe.

ART. 10 ASSEMBLEA D'ISTITUTO: SVOLGIMENTO - DELIBERE E LORO VALIDITA'
L'Assemblea ordinaria regolarmente convocata è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti validamente espressi.
L'Assemblea straordinaria, da riunirsi esclusivamente per modifiche del Regolamento, per revoca o dimissioni del Presidente e/o Vicepresidente o per gravi ed impellenti motivi, è validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei voti validamente espressi. All'O.d.G. dell'Assemblea straordinaria potrà esserci soltanto il motivo che l'ha determinata e le delibere dovranno essere unicamente attinenti al punto trattato.
Degli argomenti discussi e delle relative delibere, sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, verrà redatto verbale che sarà esposto all'Albo della scuola, pubblicato sul sito dell'istituto ed eventualmente distribuito agli interessati.

ART. 10 BIS ASSEMBLEE DI CLASSE E DI INTERCLASSE: VERBALI
Degli argomenti discussi e delle relative delibere verrà redatto verbale che sarà consegnato al Presidente dell'Assemblea dei Genitori.

ART. 11 VOTAZIONI
Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori degli studenti.
Ciascun genitore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero dei figli iscritti alla scuola.
Non sono ammesse deleghe né espressioni di voto per corrispondenza.
Le votazioni possono essere effettuate solo sugli argomenti all'O.d.G., ad eccezione della voce "varie ed eventuali"; avvengono per alzata di mano, salvo i casi particolari valutati di volta in volta dall'Assemblea.

ART. 12 MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate in Assemblea straordinaria, a maggioranza dei voti validamente espressi.
Il testo della modifica deve essere accompagnato da una richiesta scritta e firmata da almeno 100 genitori o dalla maggioranza della Giunta Genitori.
Il testo delle modifiche richieste dovrà essere allegato alla convocazione dell'Assemblea.

ART. 13 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei Genitori nella riunione del 11/03/06.